Art. 10.
(Compiti della Conferenza nazionale).

      1. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

          a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;

          b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e

 

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regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;

          c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;

          d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

          e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;

          f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;

          g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;

          h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.